IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 29;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, capo III,
sezione III, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Acquisito  l'avviso  dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato reso in data 23 marzo 2000;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
  Acquisito  l'avviso  dell'Autorita'  garante  per la protezione dei
dati personali reso in data 22 giugno 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Oggetto e definizioni

  1.  Il  presente  regolamento,  in  attesa della riforma del regime
giuridico  degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  loro  rimorchi  e del
conseguente  riordino  amministrativo,  istituisce  e  disciplina  lo
"sportello telematico dell'automobilista", allo scopo di semplificare
i      procedimenti      relativi      all'immatricolazione,     alla
reimmatricolazione,  alla registrazione della proprieta', ai passaggi
di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
Sono   escluse   dall'applicazione   del   presente   regolamento  le
immatricolazioni  di veicoli nuovi provenienti dall'estero attraverso
canali  d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli usati gia' in
possesso  di  documentazione  di circolazione rilasciata da uno Stato
estero.  Sono,  altresi',  escluse  le registrazioni della proprieta'
relative a veicoli nuovi importati dall'estero.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero  o  Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e
   della navigazione;
b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;
c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
d) imprese  di  consulenza  automobilistica,  le  imprese di cui alla
   legge 8 agosto 1991, n. 264;
e) sportello,  lo "sportello telematico dell'automobilista" presso il
   quale e' possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  63 del 17 marzo
          1997, supplemento ordinario, cosi' recita:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il
          Governo  individua,  con  le  modalita'  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, i procedimenti o gli
          aspetti  del  procedimento che possono essere autonomamente
          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          princi'pi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino   in   contrasto   con   i   princi'pi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono     princi'pi    generali    dell'ordinamento
          giuridico.   Tali  disposizioni  operano  direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino  a  quando  esse non avranno
          legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  le  regioni  a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono  ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
          fondamentali contenute nella legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
              - Si  trascrive il testo del punto n. 29, dell'allegato
          1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi
          unici  di  norme  concernenti procedimenti amministrativi -
          legge  di  semplificazione 1998), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999:
              "29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di
          proprieta' e la reimmatricolazione:
                decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III,
          sezione III;
                regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
          dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
                regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
                legge 23 dicembre 1977, n. 952;
                legge 9 luglio 1990, n. 187;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
          1992, n. 495.".
              - Il   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 114 del 18 maggio
          1992,  supplemento  ordinario,  reca:  "Nuovo  codice della
          strada".  Il  titolo  III  di  detto decreto legislativo si
          occupa  dei  veicoli;  il  capo III si occupa di "veicoli a
          motore e loro rimorchi" e la sezione terza di "documenti di
          circolazione e immatricolazione".
              - Il   regio   decreto-legge  15 marzo  1927,  n.  436,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 84 dell'11 aprile
          1927,  e  convertito  dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,
          reca:  "Disciplina  dei  contratti  di  compravendita degli
          autoveicoli    ed   istituzione   del   Pubblico   registro
          automobilistico   presso   le   sedi  dell'Automobile  club
          d'Italia".
              - Il  regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 230 del 5 ottobre 1927, reca:
          "Disposizioni   di   attuazione  e  transitorie  del  regio
          decreto-legge   15 marzo   1927,  n.  436,  concernente  la
          disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli
          e   l'istituzione  del  Pubblico  registro  automobilistico
          presso le sedi dell'Automobile club d'Italia".
              - La  legge  23 dicembre 1977, n. 952, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  356  del  31 dicembre  1977, reca:
          "Modificazione  delle  norme sulla registrazione degli atti
          da prodursi al Pubblico registro automobilistico e di altre
          norme in materia di imposte di registro".
              - La  legge  9 luglio  1990,  n.  187, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1990, reca: "Norme
          in  materia  di  tasse automobilistiche e automazione degli
          uffici del Pubblico registro automobilistico".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          16 dicembre   1992,   n.  495  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   303   del  28 dicembre  1992,  supplemento
          ordinario)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          reca:  "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
          codice della strada".
          Nota all'art. 1:
              - La  legge  8 agosto  1991,  n.  264, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  195  del  21 agosto  1991,  reca:
          "Disciplina    dell'attivita'    di   consulenza   per   la
          circolazione dei mezzi di trasporto".